L’art. 1137, terzo comma, cod. civ. dispone contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. Tanto premesso, tale decadenza dal diritto ad impugnare è rilevabile d’ufficio dal giudice?

Con risalente quanto costante indirizzo giurisprudenziale, pienamente coerente con la lettera e la “ratio” dell’art. 1137 e 2969 cod. civ., la Suprema Corte afferma che la decadenza del diritto di impugnare la deliberazione dell’assemblea dei condomini dinanzi all’autorità giudiziaria, trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti, non può essere rilevata di ufficio dal giudice.

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Premessa