Qualora nel bilancio di un condominio risulti un fondo di riserva, che l’assemblea decide di non ripartire fra i condomini, ma di mantenere per future spese (certe ma non immediate) è possibile che tale importo, lasciato quindi sul conto corrente condominiale, possa essere investito e quindi generare una rendita.

Secondo la più recente giurisprudenza, la costituzione di un fondo cassa per le spese di ordinaria conservazione e manutenzione dei beni comuni appartiene al potere discrezionale dell'assemblea e non pregiudica l'interesse dei condòmini alla corretta gestione del condominio, né il loro diritto patrimoniale all'accredito della proporzionale somma, risultando evidente che la disponibilità, da parte dell'amministratore, di una pronta liquidità di cassa gli consente di affrontare con maggiore prontezza e tranquillità l'ordinaria gestione del condominio (Cassazione, ordinanza 2 settembre 2022, n. 25900). Taluna giurisprudenza ha anche chiarito che l'istituzione del fondo cassa costituisce un atto di straordinaria amministrazione, che richiede l'approvazione con maggioranza di 500 millesimi oltre a quella degli intervenuti, di cui all'articolo 1136, secondo comma, del Codice civile (si veda, sul tema specifico, la sentenza del Tribunale di Roma 8 agosto 2020, n. 11487). Tale quorum deve ritenersi necessario anche per l’eventuale investimento in Btp, (buoni del Tesoro poliennali), tanto più che con esso si sottrarrebbe la liquidità “immediata” alle casse condominiali, garantita invece dal conto corrente.

Sostanzialmente, ferma restando quindi la necessità di una delibera assembleare che autorizzi l’amministratore a procedere con maggioranza di cui all’art. 1136 secondo comma codice civile, ferma restando la possibilità che il condominio istituisca degli appositi fondi a riserva (art. 1135 c.c.) non vi sono restrizioni di specie affinchè questa riserva possa essere messa a frutto, dando mandato all’amministratore di procedere all’investimento che l’assemblea delibererà, determinandone il rendimento e la durata.

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