Nell’ambito dell’esercizio della nostra attività di amministratori condominiali, ci è stato posto il quesito se fosse possibile, per un condomino, aprire un varco (porta) con standard conformi a quelli condominiali in uso, su una parte comune, per consentire all’appartamento di proprietà individuale una ulteriore uscita di sicurezza, essendo l’appartamento molto grande ed avendo una sola via di fuga tra l’atro poco agevole, senza passare prima da delibera assembleare.
A tal riguardo, ci è d’aiuto l’art.1102 c.c. che stabilisce che:
“Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.”
Da qui, si è espressa lungamente la Corte di Cassazione, in particolare molto calzante questa sentenza del 2017, nr 4437:
«L’apertura di varchi e l’installazione di porte o cancellate in un muro ricadente fra le parti comuni dell’edificio condominiale, eseguite da uno dei condomini per creare un nuovo ingresso all’unità immobiliare di sua proprietà esclusiva, non integrano, di massima, abuso della cosa comune suscettibile di ledere i diritti degli altri condomini, non comportando per costoro una qualche impossibilità di far parimenti uso del muro stesso ai sensi dell’art. 1102, primo comma cod. civ., e rimanendo irrilevante la circostanza che tale utilizzazione del muro si correli non già alla necessità di ovviare ad una interclusione dell’unità immobiliare al cui servizio il detto accesso è stato creato, ma all’intento di conseguire una più comoda fruizione di tale unità immobiliare da parte del suo proprietario».
In particolare poi, nel nostro caso in esame l’apertura del varco risponde ad una precisa esigenza di sicurezza, che non può essere irragionevolmente negata dagli altri condomini.
Pertanto, non si ravvede necessità di apposita delibera assembleare per ottenere il permesso alle opere; considerando altresì che, qualora qualche condomino dovesse anche quando opporsi, non è sufficiente lamentare il “pregiudizio al godimento della cosa comune”, ma è necessario che venga provato il pregiudizio economico (in termini di perdita di valore del bene) in danno agli altri condomini, nonché un pregiudizio sul godimento, da parte di tutti, della cosa comune.